
La legge sul reddito di cittadinanza ha reintrodotto l’istituto della conservazione dello status di disoccupato.
Con la circolare 1/19, ANPAL ha inteso risolvere alcuni dubbi sull’accesso alle misure di politica attiva. Nello specifico:
- chi svolge un tirocinio extracurriculare, che non configura un rapporto di lavoro ma prevede comunque una comunicazione obbligatoria (Cob): il tirocinante mantiene lo stato di disoccupazione, potendo anche rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) ed essere considerato in stato di disoccupazione. Analoga precisazione è stata fatta per i rapporti di lavoro di pubblica utilità.
- Conservazione dello status di “disoccupato” e sospensione della disoccupazione: i disoccupati che abbiano rilasciato una Did, conservano il loro status, pur in presenza di un’attività di lavoro subordinato o autonomo, se percepiscono redditi rispettivamente non superiori a 8.145 e a 4.800 euro annui. Correlativamente, anche un lavoratore in costanza di rapporto, che percepisca un reddito sotto queste soglie, può rilasciare una Did e risultare così disoccupato.
- In caso di attivazione di un rapporto di lavoro subordinato, viene introdotto un meccanismo automatico di sospensione fino a 180 giorni continuativi decorsi i quali l’interessato decade dallo stato di disoccupazione solo se la retribuzione prospettica annua supera 8.145 euro.
- Nel caso del contratto intermittente, il lavoratore conserva lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto solo se la retribuzione annua prevista è inferiore a 8.145 euro annui.
- Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.